Dalla bandiera di Mancini ai cori delle Curve: la decisione del Giudice su Roma Lazio

Il Giudice Sportivo si è espresso sui tre casi finiti nell’occhio del ciclone durante e dopo Roma Lazio, gara andata in scena sabato 6 aprile

Il derby tra Roma e Lazio sul campo è terminato 1-0 per la squadra di Daniele De Rossi grazie alle rete di Gianluca Mancini. La stracittadina capitolina è probabilmente la più sentita del nostro Paese e come spesso accade si porta dietro un contorno piacevole con una sana rivalità, mentre altre volte lascia spazio ad avvenimenti meno graditi.

Il Giudice Sportivo si sarebbe concentrato in questa occasione su tre episodi: cori discriminatori provenienti dalla Curva Sud e dalla Curva Nord ed infine sull’esultanza di Mancini (sulla quale si è poi scusato) al termine della gara, sotto al settore più caldo dei propri tifosi il difensore giallorosso ha sventolato una bandiera biancoceleste con sopra disegnato un topo.

La decisione del Giudice Sportivo sugli episodi del Derby

Il Giudice Gerardo Mastrandrea sull’episodio che ha visto coinvolto Mancini ha chiesto di acquisire gli atti dalla Procura della Figc (la quale aveva avviato un indagine nella giornata di ieri), sottolineando che si tratti di sua competenza.

Decisione del Giudice Sportivo sugli episodi del Derby
Mancini sventola bandiera contro la Lazio Lapresse Rompipallone.it

Mentre sui cori provenienti dalla due Curve il Giudice ha chiesto un supplemento di indagine, queste le parole:

“Con riferimento ai cori di discriminazione razziale e religiosa, intonati dalle tifoserie delle società Roma e Lazio sia prima che durante la gara

  • cori tifoseria Lazio (“Curva nord centrale”) di discriminazione razziale verso calciatore Soc. Roma Lukaku (1° e 28° min. primo tempo e 51° min. secondo tempo);
  •  coro tifoseria Lazio (“Curva nord – Distinti nord ovest+est”) di discriminazione razziale (di matrice religiosa) verso tifoseria avversaria (35° primo tempo);
  • coro tifoseria Roma (“Curva sud centrale e laterale”) di discriminazione razziale verso calciatore della Soc. Lazio Guendouzi (22° secondo tempo).

Per le suddette manifestazioni, che non hanno comportato peraltro annuncio sonoro o interruzione della gara, si rende necessario apposito supplemento istruttorio da parte della Procura Federale, acquisendo in ogni caso una relazione dei responsabili dell’ordine pubblico”

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